La notifica degli atti impositivi nel caso di irreperibilità relativa del destinatario

In tema di notifiche di atti tributari, nel caso in cui il contribuente risulti non presente nel luogo di notificazione, occorre distinguere l’ipotesi dell’irreperibilità relativa del destinatario (temporanea assenza o trasferimento in altro indirizzo del medesimo comune) dall’ipotesi dell’irreperibilità assoluta del medesimo (trasferimento presso altro comune), in quanto il nostro ordinamento stabilisce, in base all’ipotesi ricorrente, differenti adempimenti ai quali è tenuto l’incaricato della notificazione.

Infatti, mentre nella prima ipotesi, l’incaricato della notificazione è tenuto all’esecuzione delle seguenti formalità:

I. deposito dell’atto alla casa comunale;

II. affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’Ufficio o dell’azienda del destinatario;

III. Invio ad esso della notizia di quanto sopra per raccomandata con avviso di ricevimento;

Nella seconda ipotesi, invece, essendo previsto un rito semplificato, è obbligatorio soltanto il deposito dell’atto presso la casa comunale; identici adempimenti sono previsti anche per le “notifiche a mezzo posta”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso d’irreperibilità relativa del destinatario, affinché la notificazione dell’atto sia valida è indispensabile che il soggetto notificante (ente impositore o riscossore) fornisca la prova dell’effettivo invio e ricezione della raccomandata informativa, in assenza della quale la notifica è da ritenersi nulla.In particolare, la Cassazione ritiene che l’adempimento delle formalità prescritte debba risultare dalla relata di notifica che, rappresentando un atto redatto da un pubblico ufficiale e recante le operazioni dal medesimo compiute, è dotata di fede privilegiata; pertanto, il contribuente che intenda contestarne la veridicità è tenuto ad introdurre un procedimento finalizzato all’accertamento della falsità, ideologica o materiale, di tale documento (querela di falso).

Una recente sentenza di merito ha completato il principio di diritto espresso dalla suprema Corte con l’affermazione che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici (dunque della relata di notifica) è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; pertanto, poiché ai fini dell’inoltro della raccomandata informativa il messo notificatore deve necessariamente avvalersi del servizio postale, al massimo egli potrà dare atto, nella relata di notifica, di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, ma in nessun caso potrà attestarne anche l’effettivo inoltro da parte dell’ufficio postale, trattandosi di operazione non eseguita alla sua presenza e, dunque, non assistita dal carattere fidefacente della relata di notifica.

Ne consegue che l’eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal contribuente con qualunque mezzo, senza necessità d’impugnare la relata di notifica mediante querela di falso.

Pertanto, la sola attestazione resa dal pubblico ufficiale che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza non è sufficiente a provare la regolarità della notifica, risultando necessario, a tal fine, l’esibizione dell’avviso inoltrato al destinatario, contenente gli elementi richiesti dalle disposizioni attuative del codice di procedura civile, tra i quali:

I. nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

II. natura dell’atto notificato;

III. data e firma dell’ufficiale giudiziario.

Avanti
Avanti

Il contribuente può sempre contestare le risultanze della dichiarazione errata